Civil party's appeal against plea bargain sentencing is inadmissible under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by civil parties Tognato and Fidinterev S.R.L. inadmissible. These parties challenged the plea bargain sentencing regarding charge qualification, aggravating circumstances, and sentence length. The court ruled that civil parties lack standing to appeal plea bargain outcomes except in strictly defined statutory exceptions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 576 cod. proc. pen.: Civil parties cannot appeal plea bargain sentencing decisions unless specific statutory exceptions apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorsi proposto da: dalla parte civile FIDINTEREV S.R.L. dalla parte civile TOGNATO FABRIZIO nato a LIVORNO il 10/07/1969 nel procedimento a carico di: DELLA SANTINA RICCARDO nato a VIAREGGIO il 27/10/1962 avverso la sentenza del 08/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che i ricorsi, proposti da Fabrizio Tognato e da Fidinterev s.r.I., parti civili nel procedimento a carico di Riccardo Della Santina, sono inammissibili; rilevato che i ricorrenti hanno censurato l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., oggetto anche della memoria presentata dalla menzionata società dinanzi al Giudice del merito, ma questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso il capo della sentenza pronunciata all'esito del patteggiamento con cui sia disposta l'applicazione della pena a richiesta delle parti, essendo limitato il potere di impugnazione della parte civile ai casi tassativamente previsti dall'art. 576 cod. proc. pen..
In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento con il quale la parte civile aveva dedotto l'erronea qualificazione del reato e delle circostanze aggravanti, nonché vizi relativi all'entità della pena inflitta, alla sospensione condizionale della pena ed alla liquidazione delle spese processuali in proprio favore (Sez. 4, n. 32205 del 21/10/2020, Rizzi, Rv. 280051 - 01); ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis