Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper grounds under Art. 448 c.p.p. regarding non-conviction evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific statutory grounds required by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the preliminary judgment solely on the lack of reasoning regarding the absence of evidence for acquittal under Article 129, which does not fall within the permitted categories of appeal. Consequently, the court ruled that the appeal was procedurally barred and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against preliminary rulings on non-conviction evidence are inadmissible if they do not address the four statutory grounds of expression of will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADIRI MOHAMMED nato il 18/01/1994 avverso la sentenza del 09/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da Mohammed Nadiri, è inammissibile, non essendo consentito il motivo in esso formulato; considerato che il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come nel caso in esame; rilevato che il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avendo censurato la mancanza di motivazione sulla insussistenza di elementi che avrebbero consentito il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i