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Ordinanza — n. 7954/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts already fully examined and rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7954/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hamed Hamza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court had already thoroughly examined the evidence regarding the drug's intended sale, noting specific facts like the packaging method and lack of personal use explanation. The supreme court refused to re-evaluate these established facts, affirming that the appellate court correctly applied the law to exclude personal use based on objective evidence.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they merely re-litigate facts and legal issues already adequately examined and rejected by the court of first instance or appeal, without presenting new grounds or errors in the application of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of facts drug trafficking evidence procedural costs Cassation jurisdiction inutilizzabilità delle prove illecite traffico qualificato di stupefacenti verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis
Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMED HAMZA nato il 03/11/1989 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamed Hamza avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate con riguardo alla destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello ha evidenziato elementi tali che escludono l'uso personale, quali il luogo in cui era stata rinvenuta la sostanza e le modalità di confezionamento - 18 involucri a loro volta occultati in una scatolina, la somma di euro 110,00, trovata in possesso dell'imputato, che non aveva saputo fornire una spiegazione); rilevato che questa Corte (cfr.

Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 - 01) ha affermato che la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga; ritenuto che anche le ulteriori censure, relative alla eccessività della pena e al diniego delle attenuanti generiche, hanno trovato adeguata e corretta risposta da parte della Corte di appello (v. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec