Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged only the apparent lack of statutory pardon grounds under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the appellant failed to cite any admissible grounds for review. The appellant merely complained about the apparent absence of pardon causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, which the Court has previously ruled are not reviewable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments rendered under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for defects in the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling; complaints regarding the apparent lack of pardon grounds under Article 129 are inadmissible as they do not constitute an illegality of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANISIO STEFANO nato a LECCE il 07/08/1974 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso presentato nell'interesse di Stefano Danisio avverso la sentenza indicata in epigrafe; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previsti dalla legge; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, avendo censurato l'apparenza della motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso