Cassation appeal dismissed for lack of interest due to accepted settlement terms and waived penalty application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the penalty application. The appellant argued for a different monetary fine than proposed in the settlement agreement, but the Court noted that the appeal was filed after the parties had already reached a concordato. Consequently, the Court ruled that the appellant had no interest in pursuing the case, leading to a dismissal with procedural simplification and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; When a party has accepted a settlement agreement and waived specific penalty applications, they lack interest to file a cassation appeal challenging those specific elements, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLARU LEON LUIGI nato il 18/02/2001 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso presentato nell'interesse di Leon Luigi Olaru avverso la sentenza indicata in epigrafe; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha interesse a proporre il ricorso, avendo censurato la mancata applicazione della pena pecuniaria in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, a fronte di una pena determinata come proposta dalle parti in sede di concordato, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso