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Ordinanza — n. 7952/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest due to accepted settlement terms and waived penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7952/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lacked standing to challenge the penalty application. The appellant argued for a different monetary fine than proposed in the settlement agreement, but the Court noted that the appeal was filed after the parties had already reached a concordato. Consequently, the Court ruled that the appellant had no interest in pursuing the case, leading to a dismissal with procedural simplification and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; When a party has accepted a settlement agreement and waived specific penalty applications, they lack interest to file a cassation appeal challenging those specific elements, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of interest cassation appeal settlement agreement waived penalty inadmissible appeal procedural simplification court costs margine d'apprezzamento del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 599- bis cod. proc. pen
278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OLARU LEON LUIGI nato il 18/02/2001 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso presentato nell'interesse di Leon Luigi Olaru avverso la sentenza indicata in epigrafe; rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 - 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599- bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge; considerato che, nel caso in esame, il ricorrente non ha interesse a proporre il ricorso, avendo censurato la mancata applicazione della pena pecuniaria in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, a fronte di una pena determinata come proposta dalle parti in sede di concordato, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità; rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso