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Ordinanza — n. 7950/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside appellate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7950/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Enrico Fenicia inadmissible against the Naples Court of Appeal's judgment. The appellant argued that the lower court's finding of responsibility for the crime under Article 336 of the Penal Code was flawed due to the untrustworthiness of a witness. The court rejected this, ruling that such arguments merely request a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of appellate review and duplicates issues already properly addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 336 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging factual findings or witness credibility are inadmissible as they seek a re-evaluation of evidence, which is excluded from the scope of appellate review and must be raised before the trial court.

Parole chiave

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appellate review scope factual re-evaluation witness credibility criminal appeal inadmissibility Article 336 Penal Code attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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Art. 336 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
art. 336 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENICIA ENRICO nato a CERCOLA il 12/02/1978 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Iv OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Enrico Fenicia avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., con particolare riguardo all'inattendibilità del teste, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/02