Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside appellate review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Enrico Fenicia inadmissible against the Naples Court of Appeal's judgment. The appellant argued that the lower court's finding of responsibility for the crime under Article 336 of the Penal Code was flawed due to the untrustworthiness of a witness. The court rejected this, ruling that such arguments merely request a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of appellate review and duplicates issues already properly addressed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals challenging factual findings or witness credibility are inadmissible as they seek a re-evaluation of evidence, which is excluded from the scope of appellate review and must be raised before the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FENICIA ENRICO nato a CERCOLA il 12/02/1978 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Iv OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Enrico Fenicia avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte in relazione all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 336 cod. pen., con particolare riguardo all'inattendibilità del teste, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/02