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Ordinanza — n. 7949/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of already rejected procedural and sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7949/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft and requested procedural reunions or alternative sentencing measures. The court rejected these claims because they merely repeated grievances already thoroughly examined and dismissed by the lower court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grievances already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible.

Parole chiave

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procedural inadmissibility repetition of arguments theft conviction alternative sentencing procedural economy court of cassation procedural costs misure sostitutive

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAURI FELICE nato a OTTAVIANO il 01/08/1971 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; q' > OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); esaminati i motivi di ricorso; rilevato che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata riunione dei procedimenti, e il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata concessione di misure alternative o sostitutive, sono meramente riproduttivi di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui si richiama l'ordinanza con cui il Giudice ha rigettato l'istanza di riunione dei procedimenti sulla scorta del mancato beneficio alla speditezza processuale e, quanto all'istanza per la pena pecuniaria sostitutiva, si dà atto della mancanza di apposita procura speciale e si formula un giudizio prognostico negativo circa l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il