Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7947/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were already examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7947/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Fabrizio Iannelli inadmissible because the cited grounds were already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The lower court found the defendant's claim of personal drug use implausible due to the large quantity of crack cocaine, the presence of drug paraphernalia like a saw and lockpick, and the specific circumstances of his arrest near a delivery point. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds raised replicate issues already adequately examined and dismissed by the court of first instance or appeal with correct legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal repeated grounds drug trafficking personal use defense recidivism application court of cassation procedural exhaustion traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNELLI FABRIZIO nato a POMIGLIANO D'ARCO il 20/04/1976 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Iv OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabrizio Iannelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi all'esclusione della destinazione ad uso personale della sostanza stupefacente, rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, e alla mancata applicazione del minimo della pena e all'applicazione della recidiva) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata in cui la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha ritenuto inattendibile la versione fornita dall'imputato e ha evidenziato elementi tali che escludono l'uso personale, quali le circostanze in cui è stato arrestato e trovato in possesso, oltre che di svariate banconote, di 131 dosi di crack- cocaina in un oggetto di colore nero e un'altra dose di cocaina-crack chiusa in un cellophane a chiusura termosaldata in uno zaino da lui indossato.

L'imputato è stato trovato all'interno di un androne di uno stabile e sul posto vi era sopra una sedia in corrispondenza di una feritoia realizzata per agevolare la consegna della droga. I carabinieri avevano trovato un borsello all'interno del quale vi erano varie dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina-crack, 9 stecchette di hashish, un taglierino, un cicalino, un chiavistello in ferro utilizzabile per bloccare la porta di accesso); rilevato che questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 36755 del 4/06/2004, Vidonis, Rv. 229686 — 01) ha affermato che la destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali: il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga; ritenuto che anche le ulteriori censure hanno trovato adeguata e corretta risposta da parte della Corte di appello (v. pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 1, 2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.