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Ordinanza — n. 7945/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges regarding sentencing indeterminacy and procedural references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7945/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Lucky Gaga inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the challenges regarding the indeterminacy of the drug quantity charge to be manifestly unfounded, as the contested detention for unspecified heroin amounts was clear. Additionally, the court noted that the second ground regarding the missing name in the operative part was invalid because the judgment explicitly confirmed the first-instance ruling for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the operative part sufficiently identifies the appellant through reference to the confirmed first-instance judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds drug quantity indeterminacy operative part reference procedural costs award Cassazione ordinanza sentencing clarity traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCKY GAGA nato il 01/03/1989 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Gaga LucKy avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte in ordine alla indeterminatezza dell'imputazione sono manifestamente infondate, atteso che emerge chiaramente che è contestata la detenzione a fini di spaccio di quantità imprecisate di eroina; considerato che il secondo motivo, concernente la mancata indicazione del nominativo del ricorrente nel dispositivo, trascura di considerare che nel dispositivo è scritto che si conferma nel resto la sentenza impugnata, così facendosi riferimento proprio al ricorrente, per il quale la sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0