Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence and repeating lower court grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Clemente Maiello inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the grievances regarding the defendant's lack of awareness of the ban and the non-application of Article 131-bis of the Penal Code were merely repetitions of arguments already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected because these censure sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of the Court of Cassation's jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidence or merely repeat grievances already decided by the lower court, as the Court's role is limited to reviewing legal errors, not factual disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIELLO CLEMENTE nato a CASERTA il 19/07/1977 avverso la sentenza del 23/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Clemente Maiello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché le censure sulla mancanza della consapevolezza dell'imputato del divieto impostogli e sulla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianze già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/