Italian Supreme Court dismisses appeal as admissibility reasons are not permitted in final review proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the cited grounds were already fully examined and rejected by the lower court. The appellant argued for criminal liability, reclassification of the offense, and various mitigating circumstances under specific penal codes. The court ruled that these substantive issues cannot be raised again in a final review proceeding, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Arguments concerning the merits of the case, such as criminal liability or sentencing, are inadmissible in final review proceedings if they were already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DOMENICO CESARIO nato a CESA il 23/05/1964 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cesario Di Domenico avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati (relativi sia all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 334, comma secondo, cod. pen., alla mancata riqualificazione del reato ai sensi dell'art. 335 cod. pen.; al diniego di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e di esclusione della recidiva nonché di concessione delle attenuanti generiche) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06