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Ordinanza — n. 7942/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for procedural errors and substantive lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7942/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Daniela Strazzullo inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 337 and 582 of the Penal Code, arguing for integration of a lesser offense and generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly identified the elements of the charged crime and that arguments regarding sentencing mitigation and punishment increase are inadmissible in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals regarding the substantive assessment of mitigating circumstances or the calculation of increased penalties for continued offenses are inadmissible in cassation as they pertain to the discretionary treatment of the punishment rather than the legality of the conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing mitigation continued offenses penal code crimes cassation procedure sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata esecuzione della pena detentiva sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
pen.; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si è censurata la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAZZULLO DANIELA nato a NAPOLI il 08/04/1994 avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata, con cui Daniela Strazzullo è stata condannata per i reati di cui agli artt. 337-582 in relazione all'art. 576 n.1 e 5-bis cod. pen.; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si è censurata la ritenuta integrazione del reato di cui all'art. 337 cod. pen.,-è manifestamente infondato, avendo il Giudice dell'appello dato atto della sussistenza degli elementi costitutivi del delitto de quo; rilevato che il secondo motivo di ricorso, riguardante l'omessa valutazione di una circostanza idonea a fondare l'applicazione delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive considerate irrilevanti; ritenuto altresì che il terzo motivo, relativo all'omessa motivazione dell'aumento di pena per la continuazione di reati, non si confronta con la considerazione del giudice di merito sulla congruità dell'aumento effettuato in ragione della gravità del fatto e dell'inclinazione negativa dell'imputata che mostrava quantomeno indifferenza rispetto all'ordine costituito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso