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Ordinanza — n. 7941/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7941/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Clemente Ruotolo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court determined that the grievances regarding criminal liability for resisting a public official and aggravated personal injuries were merely requests to re-evaluate evidence, which falls outside the scope of cassation review. Consequently, the appeal was rejected because these issues had already been properly addressed and dismissed by the lower court with sound legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidence or alternative interpretation of facts, as such matters are exclusively within the jurisdiction of the trial court and do not constitute grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence scope of cassation review resisting public official aggravated personal injuries traffico aggravato di stupefacenti abuso di alcol guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pagine 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
pagine 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUOTOLO CLEMENTE nato a MADDALONI il 04/08/2004 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Clemente Ruotolo avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure sollevate, concernenti l'affermazione della responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3, 4, 5 e 6 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/02