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Ordinanza — n. 7940/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7940/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Eduardo Mammoliti against the Naples Court of Appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court relied on a 'relationem' motivation without considering specific grievances and failed to grant a statutory mitigating circumstance. The court rejected these claims as too generic and merely reproducing arguments already dismissed by the trial judge, noting that the appeal sought a re-evaluation of evidence outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 394 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely generic, lack specific factual references, or attempt to re-evaluate evidence and facts already fully examined by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds relationem motivation cassation review limits mitigating circumstance motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
pagina 10 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 394 c.p.p.
Art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pagina 10 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAMMOLITI FIORENTINO EDUARDO nato a NAPOLI il 23/03/1993 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di Fiorentino Eduardo Mammoliti avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il primo motivo del ricorso — con cui il ricorrente ha dedotto che la Corte territoriale ha adottato una motivazione per relationem, senza considerare le censure devolute con il gravame — sono del tutto generiche, non avendo il ricorrente neppure indicato quali erano le deduzioni dell'atto di appello non considerate dalla Corte territoriale; considerato che il secondo motivo — concernente la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma 3, cod. pen.

— è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profilo di doglianza già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagina 10 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0