Criminal appeal dismissed for lack of merit regarding drug trafficking qualification and recidivism aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Cancello inadmissible, rejecting his challenges to the lower court's sentencing. The appellate court correctly applied Article 73, paragraph 5 of the Drug Trafficking Law based on the large quantity of marijuana, unexplained cash, and evidence of professional drug dealing operations. The court emphasized that sentencing must consider concrete circumstances rather than applying legal provisions in abstract, thereby upholding the conviction and recidivism aggravation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; Art. 63, comma 1, n. 1, c.p.: The qualification of minor criminal offensiveness under the drug trafficking provision requires a concrete assessment of quantity, means, and circumstances, rejecting abstract application while confirming recidivism aggravation based on prior similar conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANCELLO FABIO nato a NAPOLI il 11/08/1979 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Fabio Cancello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il motivo concernente la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla quantità della sostanza rinvenuta (grammi 365,18 di marijuana), alle cospicue somme di denaro trovate in capo all'imputato, rispetto alle quali non aveva fornito alcuna giustificazione, e alla non occasionalità della condotta, come comprovata dalla detenzione di ingente materiale per il confezionamento e dal rinvenimento di un foglio con numerosissimi conteggi manoscritti, riferibili chiaramente agli acquisti dei clienti e alle somme da ricevere, «elementi questi tutti indicativi di una professionalità nell'attività di spaccio e di sicuri contatti con ambiti criminali in grado di rifornire l'imputato di sostanze stupefacenti di non irrisoria quantità»; considerato che, così argomentando, il Collegio territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui l'ipotesi di cui all'art. 73, coma 5, cit., è ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (cfr.
Sez. U, n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911 - 01), e secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 - 01); rilevato che anche il secondo motivo, relativo alla recidiva, è manifestamente infondato, risultando corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della suddetta aggravante, alla luce dei plurimi precedenti del ricorrente della medesima tipologia e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.