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Ordinanza — n. 7938/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7938/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7938/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE FELICE nato a MADDALONI il 15/04/1991 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Felice Natale avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato; considerato, invero, che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della recidiva, alla luce dei precedenti del ricorrente, tra cui tre condanne per evasione dagli arresti domiciliari, e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 7938/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen.; rilevato che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato; considerato, invero, che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della recidiva, alla luce dei precedenti del ricorrente, tra cui tre condanne per evasione dagli arresti domiciliari, e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione verosimiglianza dei motivi d'asilo motivi soggettivi successivi alla fuga allontanamento malgrado rischio di persecuzione ripetute violazioni del diritto degli stranieri aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NATALE FELICE nato a MADDALONI il 15/04/1991 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Felice Natale avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che il motivo dedotto nel ricorso è manifestamente infondato; considerato, invero, che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della recidiva, alla luce dei precedenti del ricorrente, tra cui tre condanne per evasione dagli arresti domiciliari, e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/