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Ordinanza — n. 7937/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7937/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Sabatino inadmissible, confirming his conviction for the crime under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued against the application of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these grounds manifestly unfounded based on his prior record and the nature of the offense. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court correctly applied recidivism and denied mitigating circumstances based on the defendant's history and the lack of justification for the acts.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal recidivism aggravation generic mitigating circumstances Corte di Cassazione procedural inadmissibility reiterazione di reati penali criminalità persistente guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 385 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABATINO ANTONIO nato a NAPOLI il 26/12/1998 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ì OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Sabatino avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati; considerato, invero, che — quanto al primo motivo, afferente all'omessa esclusione della recidiva — risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; ritenuto che anche il secondo motivo non coglie nel segno, atteso che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, le attenuanti generiche sono state concesse e la Corte di appello ha correttamente illustrato le ragioni per cui non potevano essere riconosciute con giudizio di prevalenza, facendo riferimento ai precedenti dell'imputato e all'assenza di qualsiasi giustificazione dei fatti; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i