Italian Supreme Court dismisses criminal appeals as inadmissible for requesting re-evaluation of evidence outside cassation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Amilcare Cervo inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The court determined that arguments regarding non-punishable complicity and factual qualification under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/90 merely sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of cassation review. Since these grievances had already been adequately examined and rejected by the lower court with correct legal reasoning, the appeals were dismissed pursuant to Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they merely request a re-evaluation of evidence or alternative interpretation of facts, as these issues are excluded from the cassation review mandate and must be addressed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVO AMILCARE nato a NAPOLI il 08/10/1987 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che i ricorsi proposti nell'interesse di Amilcare Cervo avverso la sentenza in epigrafe sono inammissibili; ritenuto che i motivi del ricorso a firma dell'Avv. Alessandro Orciuoli — relativi alla configurabilità di una connivenza non punibile e alla mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. pagine 3, 4, 5, 6 e 7 della sentenza impugnata); considerato che anche i motivi del ricorso a firma dell'Avv.
Rocco Maria Spina — concernenti il mancato riconoscimento della connivenza non punibile o del favoreggiamento personale; la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, riconosciuta da altro giudice per il coimputato Gennaro Laurini, giudicato per gli stessi fatti; l'applicazione della recidiva; il diniego delle attenuanti generiche; l'applicazione del minimo della pena — sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr., oltre alle pagine suindicate, pagina 8 della sentenza impugnata per il trattamento sanzionatorio); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec