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Ordinanza — n. 7934/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence and generic lack of motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7934/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Diego Pinto inadmissible, ordering him to pay court costs. Pinto challenged a lower court's conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing the evidence required re-evaluation and that the judge failed to explicitly justify generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that such arguments merely seek a new assessment of facts outside the scope of appellate review and that the lower court implicitly denied the request for mitigation by stating the penalty was not further reducible.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals seeking a re-evaluation of probative sources or generic complaints regarding the lack of explicit motivation for mitigating circumstances are inadmissible as they fall outside the scope of the legality review.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-evaluation of evidence generic mitigating circumstances appellate review scope Article 337 Penal Code Article 616 Code of Criminal Procedure lack of motivation assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
256201 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
art. 337 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
256201 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO DIEGO nato a NAPOLI il 31/05/1991 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Diego Pinto avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative al concorso dell'imputato nel reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina 4 della sentenza impugnata); considerato che la doglianza relativa alla mancata motivazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche è del tutto generica e, ad ogni modo, smentita dalla lettura della sentenza impugnata in cui si afferma che la pena non è ulteriormente riducibile, così implicitamente disattendendosi l'anzidetta richiesta, formulata anche in appello genericamente; rilevato che la concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata implicitamente o con formule sintetiche (quale: "si ritiene congrua") (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06