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Ordinanza — n. 7933/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specifically cite legal grounds and factual elements against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7933/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Pariota's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. The appellant argued the lower court failed to address the psychological element of the crime, but the court found his arguments generic and lacking specific legal or factual grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; The appeal must contain specific legal and factual arguments contrasting with the contested decision; generic complaints without precise grounds result in inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility specific legal grounds requirement factual elements specification generic argument rejection court costs and fine perizia psicologica prove psichiatriche elemento soggettivo

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIOTA GIOVANNI nato a NAPOLI il 11/01/1987 avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Pariota avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente che la Corte di appello non avrebbe motivato sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, a fronte della sentenza impugnata ove si dà adeguatamente conto della desumibilità di tale elemento dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis