Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of evidence outside its jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Cristian Pizzolante inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime in Article 336 of the Penal Code. The appellant argued for a re-evaluation of probative sources, but the court noted this request was merely a repetition of grievances already properly addressed by the appellate judge. Consequently, the court ruled that the appeal sought to trigger a re-reading of evidence extraneous to the scope of the admissibility review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 336 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal seeking a re-evaluation or alternative reading of probative sources is inadmissible as it falls outside the scope of the admissibility review and constitutes a mere repetition of grievances already decided.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLANTE CRISTIAN nato a NAPOLI il 24/12/1987 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristian Pizzolante avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.; rilevato che il motivo relativo all'affermazione della responsabilità è teso a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, ed è meramente riproduttivo di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato, invero, che risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione della recidiva, alla luce dei precedenti del ricorrente, tra cui una condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0