Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and outside the scope of the admissibility review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal filed by Simona Palumbo inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The court found the grievances raised were generic and merely requested a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of the admissibility review. Consequently, the Court of Appeal's finding of liability for the crime under Article 378 of the Penal Code was upheld without substantive re-examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 378 c.p.: Appeals based on generic allegations of evidence distortion or requests for alternative reading of sources are inadmissible as they do not constitute a valid challenge to the legality of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO SIMONA nato a NAPOLI il 16/06/1980 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; • OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Simona Palumbo avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure dedotte con il ricorso sono generiche e — pur evocando il vizio del travisamento della prova — sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità; considerato, in particolare, che, la Corte di appello ha adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità della ricorrente per il reato di cui all'art. 378 cod. pen. (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0