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Ordinanza — n. 7927/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal grounds and factual elements in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7927/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Palladini inadmissible and ordered him to pay court costs. Palladini argued that the lower court failed to evaluate a ground for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but his submission was deemed generic. The court ruled that appeals must specifically cite legal reasons and factual elements to contest the contested decision, as required by Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if it fails to specifically indicate the legal grounds and factual elements supporting the request, as the essential function of an appeal is the argumentative critique of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific legal grounds factual elements requirement Article 129 criminal code court costs liability motivazione inadeguata delle censure costituzionali rinuncia alla motivazione esame delle censure formali

Disposizioni normative citate

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Artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLADINI FRANCESCO nato a NAPOLI il 17/05/1992 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Palladini avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente che non sarebbe stata compiuta la valutazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i