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Ordinanza — n. 7925/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7925/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply specific criminal law provisions and deny a mitigating circumstance, arguing for a re-evaluation of the evidence. The court rejected these claims because they sought to re-examine factual findings and evidence, which falls outside the scope of the cassation court's jurisdiction to review only legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidence or a re-reading of factual findings, as these matters are exclusively within the jurisdiction of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation jurisdiction evidence re-evaluation factual findings review inadmissible appeal scope of cassation accertamento medico incompleto prova insufficiente dell'aggravamento clinico eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
art. 385 cod. pen
art. 54 cod. pen
pen., con riguardo al diniego di applicazione dell'art. 54 cod. pen., e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASQUALE FARFALLINO nato a GAVARDO il 20/09/1990 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto da Pasquale Farfallino avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che le censure proposte dal ricorrente (relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con riguardo al diniego di applicazione dell'art. 54 cod. pen., e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen.) sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui si è affermato che non sono risultate provate le circostanze indicate dal ricorrente a supporto delle sue richieste); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il