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Ordinanza — n. 7924/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify legal and factual grounds against the appellate court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7924/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Giovanni Sebastianelli inadmissible and ordered him to pay the costs. Sebastianelli argued that the Court of Appeal exclusively relied on the trial court's reasoning while ignoring his appeal arguments, but he failed to cite specific legal or factual grounds supporting this claim. The court ruled that the appeal lacked the required specific critique of the contested decision as mandated by procedural law, rendering it inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure; An appeal must specifically indicate the legal and factual grounds supporting the critique of the contested decision, and a generic assertion of disregard for appeal arguments without such specification renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds required code of criminal procedure failure to critique procedural inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione causa legittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANELLI GIOVANNI nato a ROMA il 07/06/1966 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Sebastianelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; considerato che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584 -01) che "la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta"; rilevato che il ricorrente ha dedotto genericamente che la Corte di appello avrebbe valorizzato in via esclusiva le argomentazioni del Tribunale, disattendendo completamente i motivi di appello, senza così indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del suo atto di impugnazione; ritenuto che il ricorso è inammissibile e a ciò consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis