Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and failure to consider prescription suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Daniele Fanfoni inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Fanfoni challenged a second-instance judgment confirming his conviction for the crime of attempted robbery, arguing that the court failed to apply specific mitigation provisions and incorrectly rejected a claim of prescription. The court rejected these arguments as repetitive of previous dismissals or manifestly unfounded because the appellant ignored the statutory suspension of the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on repetitive grounds or manifestly unfounded arguments regarding statutory mitigation and prescription suspension are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANFONI DANIELE nato a ROMA il 10/02/1980 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;I. OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (con cui è stata confermata la condanna di Daniele Fanfoni per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.) considerato che il primo motivo, relativo al rigetto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., e il secondo motivo — con cui si censura la mancata riduzione massima della pena per effetto delle attenuanti generiche — sono reiterativi di analoghe doglianze, già correttamente disattese dalla Corte territoriale (v. f. 2 della sentenza impugnata); rilevato che il terzo motivo, relativo alla mancata declaratoria dell'estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente considerato la sospensione di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata a pagina 1; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026.