Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding voluntary surrender and statutory mitigation applicability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Manolo Ricci inadmissible due to a lack of specific factual grounds. Ricci argued that the lower court incorrectly denied a statutory mitigation for voluntary surrender, but the Court found his complaint merely repetitive of issues already resolved by the trial judge. The decision relied on established precedent that voluntary surrender does not qualify for this mitigation unless the individual presents themselves at a prison facility or hands themselves over to an authority with the power to commit them to custody.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma quarto, cod. pen.; The statutory mitigation for voluntary surrender is inapplicable when the evaded individual voluntarily returns to the place of execution of a domiciliary measure without presenting themselves at a prison or handing themselves over to an authority obligated to commit them to custody.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI MANOLO (CUI 01XGOVL) nato a ROMA il 29/01/1982 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; r OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto da Manolo Ricci è inammissibile; ritenuto che l'unica doglianza dedotta, con cui si è censurato il diniego dell'attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., è priva di specificità, perché riproduttiva di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito; considerato che questa Corte ha già affermato che l'attenuante in parola non è configurabile nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che questa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, n. 1560 del 27/10/2020, dep. 2021, Monticciolo, Rv. 280479 01); circostanza quest'ultima non verificatasi nella specie; rilevato che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/0