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Ordinanza — n. 7915/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for absolute genericity regarding appellate court's reasoning on crime elements and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7915/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's detailed reasoning. The appellant argued for logical flaws in the appellate judgment concerning the psychological elements of the crime, total mental exclusion, and sentencing, but failed to provide specific reasons. The court rejected these claims because the appellate court had already thoroughly addressed these points, rendering the appeal's arguments insufficient and unsubstantiated.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specifically address the detailed reasoning of the lower court on substantive legal issues.

Parole chiave

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absolute genericity inadmissible appeal detailed reasoning sentencing justification criminal procedure law prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria esame nel merito verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRELLI EMANUELE nato a ROMA il 03/01/1972 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; t RG27443/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Roma che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia all'elemento pfs(cologico del reato di evasione e sia sulle ragioni dell'esclusione del vizio totale di mente e sia sulla determinazione della pena, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione su tali punti; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il liere estensore Il Presi e