Italian Court dismisses appeal for genericity regarding escape from home detention and denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity in the arguments against the Court of Appeal's decision. The appellant challenged the conviction for escape from home detention and the exclusion of mitigating circumstances, but the lower court had already thoroughly addressed these points by applying established case law and finding the defendant's excuses mendacious. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific grounds, leading to its dismissal and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible if it is absolutely generic regarding the lower court's reasoning, particularly when the lower court has correctly applied consolidated jurisprudence that any unauthorized escape from home detention constitutes the crime of evasion regardless of duration or distance, and when the exclusion of mitigating circumstances is based on the defendant's mendacious behavior indicating higher intent and social danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCIO GIUSEPPE nato a GELA il 10/03/1986 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 27442/25 Ritenuto che i primi due motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Caltanissetta che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, sulla base della valutazione del carattere mendace della giustificazione fornita dall'imputato, non riscontrata in alcun modo e contradetta dalle altre risultanze; ritenuto che anche i residui motivi sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della esclusione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto dei precedenti, e del comportamento mendace ritenuto un indice di maggiore intensità del dolo e di pericolosità sociale, anche al fine di escludere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Con ere estensor