Recourse dismissed for inadmissibility as new non-punishment cause argument raised for first time in retrial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because the defendant raised the non-punishment cause under Article 131-bis of the Penal Code for the first time during the retrial proceedings. Although the institution existed at the time of the appellate judgment, the court held that introducing this new argument in the rescissory phase exceeded the limited scope of re-evaluating the sentence. Consequently, the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: A cause of non-punishment introduced for the first time in a retrial judgment is inadmissible if the institution was already in force during the appellate trial, as the rescissory phase is limited to sentence re-determination and cannot expand the scope of review beyond the established partial res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONACCI ALDO nato a ROMA il 13/05/1956 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg.27387/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. è inammissibile perché dedotto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio rispetto ad un giudizio di appello che si è svolto quando l'istituto era già vigente, come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non potendosi quindi giustificare alcun ampliamento della cognizione del giudizio rescissorio limitato alla rideterminazione della pena, essendo l'affermazione di responsabilità coperta dal giudicato parziale, non assumendo evidentemente alcuna rilevanza rispetto al caso concreto l'evoluzione giurisprudenziale rispetto alla continuazione, ed il riferimento al comportamento successivo al reato, trattandosi di condotte di reato reiterate poste in essere in tempi diversi (Sez. 4 n. 35813 del 12/05/2021, Rv. 281854); letta la memoria difensiva dell'avv.
Manlio Ingarrica che appare reiterativa delle medesime doglianze già valutate come inammissibili; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammend a Così de