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Ordinanza — n. 7909/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal sentence for lack of specific grounds and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7909/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellate court had already provided specific reasoning regarding the sentencing calculation, the denial of general mitigating circumstances, and a factual reconstruction differing from the defense's version. The Court rejected the arguments as generic and lacking specific proof of evidentiary errors or effective comparison with the lower court's evaluations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 355 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints regarding sentencing without alleging specific evidentiary distortions or failing to effectively contrast with the lower court's motivated evaluations are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic arguments sentencing review evidentiary distortion court costs criminal procedure specific grounds traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 355 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DUKA FLORENC nato il 20/06/1980 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 27370/25 ritenuto che la Corte di appello di Trieste ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento ad una ricostruzione del fatto radicalmente diversa da quella evocata dalla difesa per sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite, oltre che alla estrema gravità dei fatti e dei suoi precedenti penali; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità senza allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto vizio di omessa motivazione, oltre che per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerata l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità dello stupefacente, contestuale detenzione di armi da sparo e le modalità della condotta al momento del controllo di polizia; ritenuto che la memoria difensiva dell'avv.

Giuseppe Muzzupappa, appare reiterativa delle medesime doglianze già valutate come generiche ed inammissibili riferite alla determinazione della pena, in rapporto a circostanze di fatto che sono state valutate come subvalenti rispetto agli altri parametri presi in considerazione per la determinazione della pena; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consi re estens