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Ordinanza — n. 7907/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for lack of admissibility as it violates specific statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7907/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Hassen Marouane inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued the lower court's sentencing judgment suffered a motivation defect under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court held these criticisms did not fall within the specific grounds for review allowed by Article 448, paragraph 2-bis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are inadmissible if they challenge only factual findings, as review is limited to specific legal violations regarding the defendant's will, correlation of request and judgment, legal qualification, or penalty legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal motivation defect Article 448 sentencing judgment procedural costs criminal procedure code factual findings mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Ravenna deducendosi il vizio di motivazione in punto di art. 129 cod. proc. pen., con censure che poiché investono esclusivamente l'accertamento del fatto non rientrano fra i casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., con censure che poiché investono esclusivamente l'accertamento del fatto non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art.
Art. 606 cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Ravenna deducendosi il vizio di motivazione in punto di art. 129 cod. proc. pen., con censure che poiché investono esclusivamente l'accertamento del fatto non rientrano fra i casi previsti dall'art.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN HASSEN MAROUANE nato il 07/01/1984 avverso la sentenza del 13/06/2025 del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG .27350/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Ben Hassen Marouane è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Ravenna deducendosi il vizio di motivazione in punto di art. 129 cod. proc. pen., con censure che poiché investono esclusivamente l'accertamento del fatto non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Cons liere estensore Il yr