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Ordinanza — n. 7904/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity; lower court's reasoning deemed sufficient on evasion and non-punishment grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7904/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued for logical flaws in the appellate judgment concerning psychological elements of evasion and non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, but failed to provide specific counter-arguments. The court ruled that the Court of Appeal of Messina had already congruently addressed these substantive issues, rendering the appeal's lack of specificity fatal to its admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to specify the grounds for alleged logical defects in the lower court's reasoning, which must have already been congruently addressed.

Parole chiave

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absolute genericity criminal appeal inadmissibility Article 616 c.p.p. non-punishment exclusion evasion of law logical defects in reasoning procedural dismissal ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANERI ENRICO BRUNO nato a TAORMINA il 28/11/1962 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 27343/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Messina che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia all'elemento piscologico del reato di evasione e sia sulle ragioni dell'esclusione della causa di non punibilità prevista dsll'art.131-bis c.p., mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Cons iere estensore Il Presidére