Court dismisses appeal as inadmissible because grievances concern fact-finding, not legal qualification or will expression.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Rasheed Aamir inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued that the trial court's sentencing judgment suffered a motivation defect under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, claiming the lower court failed to properly establish facts. The court rejected this, ruling that the new procedural law strictly limits appeals to specific legal violations such as errors in legal qualification or the expression of the defendant's will, excluding general fact-finding errors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 606, comma 2; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals against sentencing judgments are strictly limited to specific legal violations regarding the expression of the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding general defects in fact-finding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASEHHED AAMIR nato il 21/09/1992 avverso la sentenza del 18/06/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG .27313/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Rasheed Aamir è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia deducendosi il vizio di motivazione in punto di art. 129 cod. proc. pen., con censure che poiché investono esclusivamente l'accertamento del fatto non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle a