Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7898/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as facts and evidence evaluation belong exclusively to the trial judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7898/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the trial judge's assessment of facts and evidence falls exclusively within the competence of the court of first instance. The appellant challenged the exclusion of a minor offense hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, arguing against the court's evaluation of the drug quantity and purity. The court rejected these generic criticisms, affirming that the trial judge's reasoning was logically sound and based on correct legal principles regarding the weight of the offense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Appeals against judgments of fact and evidence evaluation are inadmissible as they remain within the exclusive discretion of the trial judge, provided the decision is sufficiently motivated and free from logical defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial review limits fact finding discretion drug trafficking law appeal inadmissibility evidence evaluation traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Maria Tiziana Favoloso è reiterativa delle medesime censure già valutate come inammissibili in punto di qualificazione giuridica e di diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
Maria Tiziana Favoloso è reiterativa delle medesime censure già valutate come inammissibili in punto di qualificazione giuridica e di diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010
Sez.1, 46954 del 04/11/2004
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che la memoria difensiva dell'Avv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JATTA OUSMAN nato il 10/05/1993 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG .27256/25 Ritenuto che i motivi di ricorso introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, in particolare, che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale già di per sé estremamente significativo, la elevata qualità e purezza della sostanza stupefacente (pari a 247 dosi singole di cocaina) e le modalità di occultamento, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; ritenuto che anche le altre censure in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche sono aspecifiche, in considerazione della significatività del dato ponderale e delle modalità del fatto commesso; va ricordato che la decisione sul punto è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità, se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, trattandosi di un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;

Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che la memoria difensiva dell'Avv. Maria Tiziana Favoloso è reiterativa delle medesime censure già valutate come inammissibili in punto di qualificazione giuridica e di diniego delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Ca