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Ordinanza — n. 7894/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism grounds as generic and inadmissible under procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7894/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding recidivism was deemed generic. The court found that the lower court had already comprehensively evaluated the criminal history based on continuity, frequency, and nature, rendering the appellant's argument insufficient. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based solely on a generic assertion of recidivism is inadmissible when the lower court's decision already provides a coherent and exhaustive evaluation of the criminal history regarding continuity, frequency, and nature.

Parole chiave

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recidivism appeal generic grounds inadmissible appeal procedural dismissal criminal history evaluation ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETO ANTONIO nato a PRATO il 18/06/1987 avverso la sentenza del 15/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 27235/25 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sulla recidiva è generico, atteso che contrariamente a quanto dedotto, la motivazione non è incentrata solo sulla sussistenza dei precedenti penali ma gli stessi sono stati valutati in rapporto alla loro continuità nel tempo, alla frequenza ed epoca, oltre che alla natura (in relazione al precedente per evasione), e quindi in modo coerente ed esaustivo a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente