Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it concerns fact-finding and evidence evaluation reserved for trial courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it raised issues regarding fact-finding and evidence evaluation that fall exclusively within the trial court's competence. The appellant argued against the lower court's assessment of the defendant's role in drug trafficking, but the court found the first-instance judgment was logically sound and adequately motivated. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, Art. 616 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the trial court's evaluation of evidence or fact-finding, as these matters remain within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DBIBIH MOHAMED nato il 17/04/1990 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;RG .27217/15 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Firenze ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del concorso del ricorrente nella cessione della sostanza stupefacente, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura facendo anche rinvio alle considerazioni già esposte nella sentenza di primo rad, , in ragione della ampia e diffusa disamina e del carattere reiterativo delle censure dell'appellante, già vagliate con argomenti ritenuti validi dal primo Giudice e non smentiti dalle allegazioni difensive, essendo consentita la la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 25 7056); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consi iere estensore Il Preside