Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7890/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for genericity regarding home detention breach and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7890/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for breaching home detention and recidivism, but the appellate court had already thoroughly addressed the relevance of the escape, the frequency of prior offenses, and the statutory exclusion of non-punishability. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide specific grounds distinct from the lower court's detailed motivation, leading to dismissal and an order to pay costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; The appeal is inadmissible if it lacks specific grounds distinct from the lower court's already provided motivation on the relevance of the breach of home detention and the assessment of recidivism.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity absolute home detention breach recidivism assessment non-punishability exclusion inadmissible appeal costs of proceedings Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
131-bis c.p.; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 131-bis c.p.
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
131-bis c.p.; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOSU CONSTANTIN DANIEL ( CUI 0388RIM ) nato il 14/02/1982 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 27216/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Firenze che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, sulla base della valutazione del comportamento tenuto dall'imputato dopo essere stato visto dai carabinieri in orario non compatibile con i permessi di uscita; ritenuto che anche i residui motivi sono affetti da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni della sussistenza della recidiva, tenuto conto della frequenza, numero e natura dei precedenti, quali indici di una maggiore propensione a delinquere, nonché sulla gravità del fatto al fine di escludere la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Co lie