Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7887/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7887/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7887/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VENTO NUNZIO nato a FOGGIA il 21/01/1968 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 27200/25 Ritenuto che la Corte di appello di Bari ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della durata dell'evasione; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico, mentre è del tutto infondato il vizio rilevato in ordine alla mancata descrizione della recidiva nel decreto di citazione in appello, trattandosi di un mero errore materiale, rettificato durante l'udienza di appello, non essendovi alcun dubbio sulla rituale contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nel corso del giudizio di primo grado, ritenuta sussistente limitatamente a quella reiterata e infraquinquennale nella sentenza di primo grado; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo in merito alla dedotta forza maggiore atteso quanto evidenziato in sentenza sull'orario dell'incidente rispetto alla violazione degli orari del permesso di uscita; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7887/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 27200/25 Ritenuto che la Corte di appello di Bari ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della durata dell'evasione; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico, mentre è del tutto infondato il vizio rilevato in ordine alla mancata descrizione della recidiva nel decreto di citazione in appello, trattandosi di un mero errore materiale, rettificato durante l'udienza di appello, non essendovi alcun dubbio sulla rituale contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nel corso del giudizio di primo grado, ritenuta sussistente limitatamente a quella reiterata e infraquinquennale nella sentenza di primo grado; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo in merito alla dedotta forza maggiore atteso quanto evidenziato in sentenza sull'orario dell'incidente rispetto alla violazione degli orari del permesso di uscita; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza reiterazione di reati penali ritardo scusabile restituzione del termine contravvenzione per eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis c.p
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VENTO NUNZIO nato a FOGGIA il 21/01/1968 avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 27200/25 Ritenuto che la Corte di appello di Bari ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, con riguardo al profilo attinente l'art. 131-bis c.p., in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della durata dell'evasione; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico, mentre è del tutto infondato il vizio rilevato in ordine alla mancata descrizione della recidiva nel decreto di citazione in appello, trattandosi di un mero errore materiale, rettificato durante l'udienza di appello, non essendovi alcun dubbio sulla rituale contestazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nel corso del giudizio di primo grado, ritenuta sussistente limitatamente a quella reiterata e infraquinquennale nella sentenza di primo grado; ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo in merito alla dedotta forza maggiore atteso quanto evidenziato in sentenza sull'orario dell'incidente rispetto alla violazione degli orari del permesso di uscita; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 112i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consi Here estensore Il Prèsider