Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction, upholding lower court's factual findings and evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of facts and evidence falls exclusively within its jurisdiction. The appellant challenged the conviction for drug trafficking based on the concealment of nearly 500 grams of cocaine in a food transport truck and the exclusion of a police officer's testimony regarding a claimed fortuitous discovery. The court affirmed the conviction because the evidence was logically consistent, the defense's justification was implausible, and the requested witness deposition was irrelevant to the core issue of the fortuitous finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 507 c.p.p.; Art. 73 d.P.R. n. 309/90: Appeals challenging the factual reconstruction and evaluation of evidence by the court of appeal are inadmissible when the lower court provides a reasoned judgment based on sound inferential criteria and the issues raised lack specificity or constitute a mere repetition of already addressed points.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOCONDO SALVATORE nato a GERACE il 06/01/1957 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 27189/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Trento, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta è stata coerentemente desunta dal rilevante dato ponderale (quasi 500 grammi di cocaina) dalsuo occultamento nel camion destinato al trasporto di merce alimentare dalla Calabria a Bolzano, oltre che dalla ritenuta inverosimile giustificazione fornita dall'imputato per un rinvenimento fortuito ed inconsapevole della droga, tale da non giustificare neppure l'assunzione della prova testimoniale di un agente di polizia giudiziaria non presente al fatto, ritenuto motivatamente superfluo dai giudici di merito (si tratta del maresciallo Gasperi Marlon al quale l'imputato ha riferito che avrebbe inteso consegnare la droga rinvenuta fortuitamente, senza neppure affermare che tale intenzione fosse stata esternata e preannunciata al predetto agente); rilevato che la memoria difensiva con la quale l'avv.
Gianluca Pinamonti insiste nel dedurre la pretesa assenza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, appare affetta dalla stessa genericità del motivo di ricorso, perché non specifica quale sarebbe la rilevanza di una deposizione che dovrebbe confermare eventualmente solo la pregressa conoscenza dell'imputato da parte dell'agente di polizia giudiziaria indicato come teste richiesto ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ma non anche la circostanza del rinvenimento fortuito, non essendo tale intendimento mai stato comunicato nell'immediatezza del rinvenimento, palesandosi come una mera prospettazione difensiva priva di un oggettivo riscontro; ritenuto, anche con riferimento alla esclusione dell'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 e del diniego delle attenuanti generiche, che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo accurato con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Co' !l