Italian Court dismisses appeal as lower court adequately motivated sentencing and denied generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had adequately justified its sentencing by rejecting generic mitigating circumstances and adopting a fact reconstruction significantly different from the defense's version. The Court found the appeal arguments aspecific because they merely reconstructed facts without alleging evidence distortions or providing an effective comparison with the lower court's motivated evaluations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 353 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the lower court's decision is adequately motivated regarding sentencing and the denial of mitigating circumstances, as the appellant fails to allege specific evidence distortions or provide an effective comparison with the court's evaluations.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO ALEXANDER nato a CERIGNOLA il 03/11/1992 avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 27172/25 ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento ad una ricostruzione del fatto radicalmente diversa da quella evocata dalla difesa per sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità senza allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto vizio di omessa motivazione, oltre che per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerata l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità dello stupefacente e modalità dello spaccio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Cons liere estensore Il Predent