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Ordinanza — n. 7882/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for absolute genericity; lower court's reasoning deemed sufficient despite appellant's claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7882/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to absolute genericity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued the sentencing decision contained logical flaws, but the court found the appellate judgment in Bari had already provided congruent and sufficient motivation on the punitive treatment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not correspond to the specific reasoning provided by the court of first instance in the contested decision.

Parole chiave

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absolute genericity criminal appeal inadmissibility sufficient motivation procedural costs penalty fund logical flaws ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO ALESSIO nato a BARI il 17/03/2000 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 27079/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Pr sidente