Italian Court dismisses appeal as arguments are specific and lack concrete indications of illogical motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence based on a previous acquittal on unrelated charges, but the Court found these arguments specific rather than generic. The court ruled that the lower court's detailed sentencing reasoning was logical and sufficient, rejecting any claim of illogical motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 356 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the arguments are specific rather than generic and fail to demonstrate a concrete lack of logical connection with the lower court's adequately motivated findings of fact.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO GIUSEPPE nato a FOGGIA il 02/10/1992 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 27067/25 ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego delle circostanze attenuanti generiche, preso atto anche della rinuncia ai motivi sulla invocata pena sostitutiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite per effetto della rinuncia al motivo sulla responsabilità per i reati diversi dalla ricettazione - per i quali l'imputato è stato prosciolto in sede di riforma della sentenza di condanna - senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di apprezzabili elementi di favore; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Presiden