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Ordinanza — n. 7879/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as generic due to lack of specific factual comparison regarding crime elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7879/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the arguments lacked specificity compared to the detailed factual reconstruction of the crime. The appellant failed to address the presence of multiple unrelated witnesses or the indisputable offensive nature of the defendant's verbal expressions. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the detailed factual findings regarding the elements of the crime and the presence of third parties.

Parole chiave

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generic appeal grounds factual reconstruction crime elements third party witnesses verbal expressions procedural costs inadmissible appeal modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 341-bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 341-bis c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARACCIOLESE ANTONIO nato a BARI il 01/06/1956 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg.27064/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento della sussistenza degli elementi di integrazione del delitto previsto dall'art. 341-bis c.p., tenuto conto della genericità delle censure che non si confrontano con la motivata presenza di più persone, estranee all'ufficio e diverse dalle persone offese, e sulla indiscussa portata offensiva delle espressioni verbali utilizzate dall'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il P resici e