Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning due to prior waiver of appeal rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant had previously waived the right to appeal in favor of a settled sentence. The appellant argued for a defect in reasoning regarding Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court held that the power to settle the penalty under Article 599-bis creates preclusive effects on the entire proceedings, including the second instance review. Consequently, the court ruled that the appeal questions were inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: The power to settle the penalty under Article 599-bis limits the second instance judge's cognition and creates preclusive effects on the entire proceedings, rendering subsequent appeals based on defects in reasoning inadmissible if the right to appeal was waived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SFORZA DARIO nato a CERIGNOLA il 07/09/2001 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n. 27063/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato dal difensore di Sforza D,ario contro la sentenza n. 4033/2024 con cui la Corte di appello di Bari, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta al ricorrente con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consi9liere estensore Il Pr?gipent