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Ordinanza — n. 7877/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal sentence for drug trafficking due to lack of specific evidence of trial errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7877/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellate court had adequately justified the sentence by weighing generic mitigating circumstances against recidivism and the severe nature of the heroin and cocaine trafficking. The court rejected the appellant's arguments as non-specific because they reconstructed facts without alleging specific evidence distortions or failing to compare their views with the trial judge's well-motivated assessment.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible when the appellant fails to demonstrate specific evidence distortions or a lack of effective comparison with the trial judge's adequately motivated and logical evaluation of the crime's gravity.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug trafficking sentencing lack of specific evidence recidivism aggravation court costs and fines appellate review standards Italian criminal procedure riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNO FRANCESCO nato a BARI il 10/04/2000 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 27046/25 ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego della prevalenza dele circostanze attenuanti generiche rispetto alla riconosciuta recidiva facendo riferimento ad una valutazione radicalmente diversa da quella evocata dalla difesa per sollecitare un trattamento sanzionatorio più mite, tenuto conto del già avvenuto riconoscimento del quinto comma dell'art. 73 d.

P.R. 309/90 e della gravità oltre che dei precedenti penali anche dei fatti per cui si procede relativi alla detenzione delle droghe cc.dd. pesanti di diversa tipologia (eroina e cocaina); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità senza allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto vizio di omessa motivazione, oltre che per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerata l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità dello stupefacente e modalità dello spaccio; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il Prenden