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Ordinanza — n. 7874/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are specific and lack concrete indications of illogical motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7874/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for the exclusion of recidivism, but the Court found the arguments specific and repetitive without concrete indications justifying a claim of illogical motivation. Consequently, the Court upheld the lower court's sentencing and rejected the procedural challenge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are specific and repetitive, lacking concrete indications that justify a claim of illogical motivation against adequately reasoned judgments.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific arguments illogical motivation recidivism exclusion court costs order motivi di cassazione attenuazione della pena condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE DAVIDE nato a BARI il 15/11/1987 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; • Rg. 27035/25 lette le conclusioni scritte dell'avv. Raffaele Mascolo, difensore di Davide Volpe, depositate in data 20 gennaio 2026, che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento; ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, nonché sulla doverosa applicazione della recidiva; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare l'esclusione della recidiva, peraltro reiterata, infraquinquennale e specifica, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di illogicità della motivazione per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di apprezzabili elementi di favore; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il PresidOte