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Ordinanza — n. 7873/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic regarding fact-finding and excludes leniency claim due to insufficient gravity analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7873/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for being generic regarding the lower court's fact-finding and the assessment of criminal leniency. The appellant argued against the conviction based on the defendant's hearing issues and the minor nature of the offense, but the court found these arguments insufficient for a new evaluation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds for re-evaluating factual findings or statutory assessments, and a claim for reduced punishment based on minor gravity is rejected when the court's evaluation of the crime's duration and intent is not arbitrary.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual re-evaluation criminal leniency procedural costs Cassation review minor offense gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
è generico rispetto alla valutazione della gravità del reato per durata e intensità del dolo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 c.p
è generico rispetto alla valutazione della gravità del reato per durata e intensità del dolo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALZO MARCO nato a ALTAMURA il 09/12/1987 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.27033 /25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sordità, avendo fatto riferimento alle accurate modalità del controllo eseguito con l'osservanza di tutte le cautele necessarie non compatibili con la presenza in casa dell'imputato, sicchè si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che in merito alla causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.

è generico rispetto alla valutazione della gravità del reato per durata e intensità del dolo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consi liere estensore Il P1e7iJente