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Ordinanza — n. 7872/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug sentencing due to lack of specific evidence of trial court errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7872/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellate court in Bari had adequately justified the sentence by weighing generic mitigating circumstances against the aggravating factor of transporting over three kilograms of cocaine. The court rejected the appellant's arguments as non-specific because they reconstructed the facts to show lesser gravity without alleging specific evidentiary distortions or failing to compare their claims with the trial judge's well-motivated evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 355 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant's arguments are non-specific, failing to allege concrete evidentiary distortions or provide an effective comparison with the trial court's adequately motivated evaluations on the gravity of the offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal drug trafficking sentencing lack of specific evidence cassation procedure procedural inadmissibility commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 355 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO VINCENZO nato a CASANDRINO il 10/08/1993 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 27026/25 ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità, facendo riferimento alla obiettiva gravità del fatto relativo al trasporto di oltre tre chilogrammi di cocaina; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità senza allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto' vizio di omessa motivazione, oltre che per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerata l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità e quantità dello stupefacente e modalità del trasporto; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il PrePde,flt