Italian Court dismisses appeal for genericity regarding criminal evasion and recidiva arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to absolute genericity in the appellant's arguments against the lower court's sentencing. The appellant challenged the conviction for criminal evasion and the exclusion of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly addressed the relevance of the escape from home detention and the frequency of offenses. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and consistent with established jurisprudence, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 111 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific motivation regarding the lower court's reasoning, as the appellate decision must be examined for its own sufficiency rather than requiring the appellant to restate facts already addressed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO GIOVANNI LUIGI nato a SAN CESARIO DI LECCE il 29/06/1971 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 26991/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Lecce che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla rilevanza penale del fatto non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale, sulla base della valutazione del comportamento tenuto dall'imputato dopo essere uscito dal pronto soccorso; ritenuto che anche il secondo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello, che ha congruamente motivato in merito alle ragioni dell'esclusione delle attenuanti generiche e sulla sussistenza della recidiva tenuto conto della frequenza, numero e natura, quali indici di una maggiore propensione a delinquere; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estens